I REATI TRIBUTARI INSERITI NEI REATI PRESUPPOSTO DEL D. LGS. 231/01

Da dicembre 2019, con la pubblicazione del D.L. n. 124/2019 in Gazzetta Ufficiale, gli illeciti tributari sono entrati ufficialmente nell’elenco dei reati identificati dal D.Lgs. 231/01 come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Tra le principali fattispecie di reati tributari figurano:

  • le dichiarazioni fraudolente di operazioni inesistenti tramite fatture o altri documenti;
  • emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  • l’occultamento o la distruzione dei documenti contabili;
  • sottrazione al pagamento di imposte.

La responsabilità 231 viene dunque estesa anche all’ambito penale-tributario con conseguente necessità, da parte delle imprese, di aggiornare i propri modelli organizzativi ed in particolare nei confronti di aree di rischio che i modelli organizzativi già tenevano in considerazione, quali ad esempio:

  • la gestione dei fornitori, inclusa la dimostrazione della loro capacità di garantire le prestazioni concordate e il loro inserimento nelle logiche della supply chain;
  • la gestione dei clienti, inclusa la gestione di filiera e l’accertamento della corrispondenza tra intestatari delle fatture e destinatari della prestazione;
  • il legame tra contabilità, redazione di bilancio e determinazione delle imposte;
  • la qualificazione delle operazioni concluse anche quando queste non trovino riscontro nelle fatture o in documenti analoghi.

Oltre al D.L. n. 124/2019, l’ambito di applicazione dei reati tributari è stato ulteriormente esteso con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 che recepisce la direttiva UE n. 2017/1371, ossia la cosiddetta direttiva P.I.F. (Protezione Interessi Finanziari) relativa alle norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto
penale.

L’intervento più significativo apportato dal D.Lgs. n. 75/2020 attiene all’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, che ora vede ricompresi:

  • i delitti di infedele dichiarazione, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, ove commessi, nel territorio di un altro Stato UE al fine di evadere l’imposta IVA per un importo non superiore ai 10 milioni di euro;
  • i delitti di peculato e abuso d’ufficio, ove il fatto offenda gli interessi finanziari eurounitari;
  • i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.